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Il Napoli non gioca sul prato verde ma in un aula del palazzo CONI

E’ fissata per oggi pomeriggio la partita più delicata per il Napoli. Il tutto non sul prato verde ma in un aula del palazzo CONI, al Foro Italico: al Collegio di Garanzia dello Sport. La posta in palio è particolarmente alta e delicata: sono  4 punti, tra partita persa a tavolino contro la Juventus ed il punto di penalizzazione in classifica. Nelle trentadue pagine del ricorso presentato degli avvocati Grassani e Lubrano (protocollo n.01176) vi è tutto quanto ritenuto giusto e necessario per ribaltare la sentenza del giudice sportivo e della Corte sportiva d’Appello della FIGC.

In primo luogo l’avv. Lubrano parla di “una causa di forza maggiore che è stata preclusione alla trasferta, intervenuta già il giorno prima della partita”. Ed è questo il punto chiave dell’intera vicenda atteso che, secondo le motivazioni degli avvocati del Napoli, il successivo provvedimento del 4 ottobre aveva carattere solo confirmativo e non di primo provvedimento di preclusione alla trasferta. E questo non è solo un semplice dettaglio. Ma la difesa del Napoli, andando anche oltre, precisa che pur volendo ammettere che è stato il provvedimento della domenica, ore 14,33, ad aver vietato la trasferta (così come rilevato in motivazione dalla Corte sportiva), in ogni caso avrebbe valenza di “atto di forza maggiore”. I legali precisano, ancora, che, pur avendo il Napoli disdetto voli e conseguenti tamponi a Torino, nel caso di ok per la trasferta “in bolla” non ci sarebbero stati problemi a riprogrammare i test ed arrivare in tempo utile allo stadio.

Poi c’è l’affondo contro le motivazioni delle due sentenze, ed in particolare di quella della Corte Sportiva d’Appello perchè, come spiegano i legali, non vi è alcuna prova di una condotta in “malafede” del Napoli. Anzi contestano che le due sentenze violino i principi cardine del giusto processo: la presunzione di buona fede e il principio del “in dubio, pro reo”. Anzi, a conti fatti, il Napoli non aveva motivi per non giocare la partita: la squadra era in salute e reduce da una vittoria casalinga per 6-0. Gli indizi che hanno portato alla condanna, continuano i legali, sono infondati e del tutto errati perchè puntano l’indice su tre condotte del Calcio Napoli (corrispondenze con le ASL, disdetta voli e poi tamponi) che, al contrario, sono state giuridicamente dovute e totalmente giustificabili alla luce della situazione e dei conseguenziali provvedimenti di isolamento fiduciario che, in sostanza, hanno inibito la partenza. La novità è che, in questo ultimo grado di giudizio dinanzi alla Giustizia sportiva, oltre a Juve e Lega serie A, non si è costituita la FIGC.

Nel ricorso verrà ricostruita per intero la vicenda, passo passo, a partire dalla positività del calciatore Zielinski. Secondo Grassani e Lubrano, le motivazioni che portano alla condanna sono illogiche, incoerenti ed irragionevoli. Ritengono i legali che già alle 19 di sabato sussistevano tutti gli elementi preclusivi alla effettuazione della trasferta, provvedimenti emanati dalle autorità sanitarie competenti sulla base delle normative e non derogabili neanche dal Protocollo FIGC che, peraltro, si richiama alle normative delle autorità competenti. Disattendendo i provvedimenti e partire avrebbe certamente comportato sanzioni penali e amministrative in quanto violazione a provvedimenti a tutela della salute pubblica. Secondo Grassani e Lubrano la trasferta non è stata autorizzata neanche facendo applicazione della facoltà discrezionale di concedere una deroga della cd.trasferta in bolla come previsto dalla circolare del 18 giugno 2020. I legali retrodatano la rinuncia che, in effetti, non avviene alle 21.30, allorquando l’arbitro Doveri accerta l’assenza della squadra ospite nel suo referto, ma 26 ore prima, quando a seguito del provvedimento delle ASL, la squadra è scesa dal bus. Grassani e Lubrano sostengono, nel loro ricorso, che anche se la squadra fosse partita, ignorando il divieto, alle ore 14.13, quando è stata raggiunta dal secondo provvedimento avrebbe potuto solo rientrare a Napoli o restare in isolamento a Torino in albergo ma giammai disputare la partita.

Concludono i legali che nella sentenza di secondo grado vi è il riconoscimento di un ” factum principis” prima della partita che ne avrebbe impedito lo svolgimento. E viene richiamata una sentenza della Cassazione del 1982 “il factum principis idoneo a escludere l’imputabilità dell’inadempimento può individuarsi in un provvediemento legislativo o amministrativo, dettato da interessi generali” che rende impossibile la prestazione, indipendentemente dal comportamento dell’obbligato. Tra poche ore il verdetto….

Avv. Claudio Russo e Avv. Linda Reitano

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