E’ fissata per oggi pomeriggio la partita più delicata per il Napoli. Il tutto non sul prato verde ma in un aula del palazzo CONI, al Foro Italico: al Collegio di Garanzia dello Sport. La posta in palio è particolarmente alta e delicata: sono 4 punti, tra partita persa a tavolino contro la Juventus ed il punto di penalizzazione in classifica. Nelle trentadue pagine del ricorso presentato degli avvocati Grassani e Lubrano (protocollo n.01176) vi è tutto quanto ritenuto giusto e necessario per ribaltare la sentenza del giudice sportivo e della Corte sportiva d’Appello della FIGC.
In primo luogo l’avv. Lubrano parla di “una causa di forza maggiore che è stata preclusione alla trasferta, intervenuta già il giorno prima della partita”. Ed è questo il punto chiave dell’intera vicenda atteso che, secondo le motivazioni degli avvocati del Napoli, il successivo provvedimento del 4 ottobre aveva carattere solo confirmativo e non di primo provvedimento di preclusione alla trasferta. E questo non è solo un semplice dettaglio. Ma la difesa del Napoli, andando anche oltre, precisa che pur volendo ammettere che è stato il provvedimento della domenica, ore 14,33, ad aver vietato la trasferta (così come rilevato in motivazione dalla Corte sportiva), in ogni caso avrebbe valenza di “atto di forza maggiore”. I legali precisano, ancora, che, pur avendo il Napoli disdetto voli e conseguenti tamponi a Torino, nel caso di ok per la trasferta “in bolla” non ci sarebbero stati problemi a riprogrammare i test ed arrivare in tempo utile allo stadio.
Poi c’è l’affondo contro le motivazioni delle due sentenze, ed in particolare di quella della Corte Sportiva d’Appello perchè, come spiegano i legali, non vi è alcuna prova di una condotta in “malafede” del Napoli. Anzi contestano che le due sentenze violino i principi cardine del giusto processo: la presunzione di buona fede e il principio del “in dubio, pro reo”. Anzi, a conti fatti, il Napoli non aveva motivi per non giocare la partita: la squadra era in salute e reduce da una vittoria casalinga per 6-0. Gli indizi che hanno portato alla condanna, continuano i legali, sono infondati e del tutto errati perchè puntano l’indice su tre condotte del Calcio Napoli (corrispondenze con le ASL, disdetta voli e poi tamponi) che, al contrario, sono state giuridicamente dovute e totalmente giustificabili alla luce della situazione e dei conseguenziali provvedimenti di isolamento fiduciario che, in sostanza, hanno inibito la partenza. La novità è che, in questo ultimo grado di giudizio dinanzi alla Giustizia sportiva, oltre a Juve e Lega serie A, non si è costituita la FIGC.
Nel ricorso verrà ricostruita per intero la vicenda, passo passo, a partire dalla positività del calciatore Zielinski. Secondo Grassani e Lubrano, le motivazioni che portano alla condanna sono illogiche, incoerenti ed irragionevoli. Ritengono i legali che già alle 19 di sabato sussistevano tutti gli elementi preclusivi alla effettuazione della trasferta, provvedimenti emanati dalle autorità sanitarie competenti sulla base delle normative e non derogabili neanche dal Protocollo FIGC che, peraltro, si richiama alle normative delle autorità competenti. Disattendendo i provvedimenti e partire avrebbe certamente comportato sanzioni penali e amministrative in quanto violazione a provvedimenti a tutela della salute pubblica. Secondo Grassani e Lubrano la trasferta non è stata autorizzata neanche facendo applicazione della facoltà discrezionale di concedere una deroga della cd.trasferta in bolla come previsto dalla circolare del 18 giugno 2020. I legali retrodatano la rinuncia che, in effetti, non avviene alle 21.30, allorquando l’arbitro Doveri accerta l’assenza della squadra ospite nel suo referto, ma 26 ore prima, quando a seguito del provvedimento delle ASL, la squadra è scesa dal bus. Grassani e Lubrano sostengono, nel loro ricorso, che anche se la squadra fosse partita, ignorando il divieto, alle ore 14.13, quando è stata raggiunta dal secondo provvedimento avrebbe potuto solo rientrare a Napoli o restare in isolamento a Torino in albergo ma giammai disputare la partita.
Concludono i legali che nella sentenza di secondo grado vi è il riconoscimento di un ” factum principis” prima della partita che ne avrebbe impedito lo svolgimento. E viene richiamata una sentenza della Cassazione del 1982 “il factum principis idoneo a escludere l’imputabilità dell’inadempimento può individuarsi in un provvediemento legislativo o amministrativo, dettato da interessi generali” che rende impossibile la prestazione, indipendentemente dal comportamento dell’obbligato. Tra poche ore il verdetto….
Avv. Claudio Russo e Avv. Linda Reitano