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Indennità per i collaboratori sportivi

 

Recentemente l’Associazione Italiana degli avvocati dello Sport ha formulato una nota esplicativa in relazione all’indennità per i collaboratori sportivi, alla luce del decreto attuativo emanato di concerto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro per le politiche giovanili e dello sport che definisce le modalità di presentazione delle domande dell’indennità di euro 600 previsto dall’articolo 96 del D.L. Cura Italia a favore dei collaboratori sportivi.

L’indennità, in buona sostanza può essere richiesta esclusivamente dai soggetti  titolari di rapporti di collaborazione, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, già in essere  alla data del 23 febbraio 2020 e ancora in vigore al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”.

Non possono accedere all’indennità i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione , come sopra descritto, che:

rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge “Cura Italia” ;

hanno percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020-04-15;

hanno percepito, nel mese di marzo 2020 , il Reddito di Cittadinanza;

cumulano l’indennità con le altre prestazioni e indennità previste dal Decreto Legge “Cura Italia”

Il rapporto di collaborazione per dare diritto all’indennità, dovrà presentare i seguenti requisiti essenziali:

  1. Deve essere con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche (iscritte, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”, nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche presso il CONI;
  2. Doveva essere già in essere alla data del 23 febbraio 2020 ed in vigore alla data 17 marzo 2020;
  3. Non deve rientrare nell’ambito di applicazione dell’ art. 27 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 (liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all’ art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335)

Ad oggi l’indennità, che va richiesta sul sito di Sport e Salute, sarà dallo stesso erogata, sino a concorrenza del fondo di 50.000.000 di euro attualmente riconosciuti a Sport e Salute con priorità per i collaboratori che nel periodo d’imposta 2019 non abbiano percepito compensi superiori a 10.000 euro complessivi.

Claudio Russo

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