Contropiede Azzurro

LAZIO-TORINO IL VERDETTO

Il Giudice Mastrandrea ha deciso: niente 3-0 a tavolino per la mancata effettuazione della partita a favore della Lazio. Il Giudice ha poi rimesso alla Lega di serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara. E’ appena il caso di ricordare che è lo stesso giudice che in occasione di Juve-Napoli decise per il 3-0 a tavolino in favore della Juve, con penalizzazione di un punto in danno del Napoli (verdetto poi ribaltato dal Collegio di Garanzia del CONI), lo stesso che non riconobbe la fattispecie della forza maggiore nel dispositivo del 14 ottobre scorso, lo stesso che fece notare la possibile incompatibilità tra il provvedimento delle ASL di Napoli (isolamento per gli azzurri) alla vigilia dell’incontro con la Juve e l’applicazione del protocollo FIGC.

Mastrandrea in maniera che definirenmo paradossale, ha giudicato il caso Lazio-Torino con un verdetto perfettamente contrario: per il Giudice, nel caso specifico, risulta integrata la fattispecie della forza maggiore a favore del Torino, in questa occasione definita “chiara ed inequivocabile”. Il Giudice, nella sua argomentazione, si è riferito agli atti delle ASL di Torino ed al protocollo della lega di serie A del 2/10/20, nella parte in cui fa ssalvi gli eventuali provvedimenti delle Autorità statali o locali per rinviare una partita. Questa volta per Mastrandrea vi è l’impossibilità delle prestazione quando sopraggiungano provvedimenti di legge e di carattere amministrativo emessi dalle competenti autorità governative o locali a cui si trova,quindi, nella situazione di prescrizione dell’obbligato indipendentemente dalla sua volontà.

La Lazio, nella propria controdeduzione, aveva contestato il reclamo del Torino contestando le tempistiche del provvedimento di quarantena domiciliare per un periodo di almeno 7 giorni, deciso il 23 febbraio dalla ASL di Torino e seguito dalla positività di sei giocatori granata. I sette giorni, a detta della difesa della Lazio, sarebbero scaduti il 1 marzo e non il 2 marzo. Inoltre si contestava l’illegittimità della retroattività del provvedimento del 1 marzo della stessa ASL per sanare gli allenamenti svolti dal Torino il 28 febbraio, in pieno isolamento. Il Giudice sportivo, nelle motivazioni della sentenza, ha rilevato che le stesse si arrestano necessariamente di fronte al chiaro disposto dell’ultima nota della ASL la quale, il 1 marzo, tempestivamente rispetto all’incontro previsto, integrando e chiarendo, se pur su richiesta, la portata del proprio precedente atto del 23 febbraio.

Pertanto la prescrizione integrativa, intervenuta con congruo anticipo rispetto all’incontro, rendeva oggettivamente impossibile, per causa non imputabile al Torino, il trasferimento del gruppo squadra pena il rischio di incorrere in sanzione anche penali.