Il presidente Sandulli ha depositato la sentenza di Appello sul caso Lazio-Torino, con la quale ha rigettato il ricorso in Appello della Lazio confermando la decisione del Giudice Sportivo.
La Corte ha confermato quanto deliberato dal Giudice Sportivo circa l’impossibilità di disapplicare i provvedimenti amministrativi, adottati da una autorità statale, ovvero come nel caso di specie, territoriale; trattasi, afferma la Corte, di “atti amministrativi di fonte superiore rispetto alla norma federali, che cadono di fronte ai medesimi”, facendo direttamente riferimento alla nota sentenza del Collegio di Garanzia CONI- sezioni unite del 7/1/2021 (caso Juventus-Napoli).
Continua la Corte precisando che l’ordinamento sportivo è un ordinamento internazionale autonomo a struttura piramidale, che in Italia ha il suo vertice nel CONI. Lo dichiara l’art.1 della legge 17 ottobre 2003 n.280 che stabilisce:”La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”.
Pertanto l’ordinamento sportivo internazionale è ordinamento originario (per quanto riguarda la disciplina dell’attività sportiva in senso stretto) ma non sovrano (in quanto subordinato a quelli nazionali per quanto attiene ai controlli ed ai condizionamenti esterni stabiliti sovranamente da ciascuno Stato),che si articola in ordinamenti sportivi nazionali, i quali non sono né originari né sovrani. Pertanto, nelle ipotesi di contrasto tra ordinamenti, quello statale, in quanto sovrano, prevale perché esso si pone rispetto a qualunque altro ordinamento derivato (tra cui quello sportivo) come garante dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, nel caso di specie il diritto alla tutela della salute sia essa individuale che collettiva. Pertanto gli organi della Giusizia Sportiva, continua la sentenza, non sono abilitati a conoscere, sebbene incidenter tantum, della legittimità degli atti amministrativi delle autorità statali o territoriali né tantomeno possono disapplicarli trattandosi di atti esistenti, validi ed efficaci fino all’annullamento anche parziale in sede giurisdizionale ovvero d’ufficio da parte della stessa autorità che li ha adottati. Con l’aggiunta, continua sempre la più sorprendente sentenza della Corte, che ove si potessero superare le predette criticità, rimarrebbero due dati fattuali insuperabili: il primo che l’autorità amministrativa che ha posto in essere l’atto di cui si chiede la disapplicazione non è parte del giudizio ed il secondo, che tale atto avrebbe perso efficacia il 28/2 o comunque al più tardi il 1/3. Pertanto, il Giudice Sportivo, dice la Corte, si è fermato di fronte al chiaro disposto dell’ultima nota della ASL di Torino,con la quale la stessa ha esteso la durata del provvedimento a tutto il 2/3. (c.d. factum principis che ha impedito la prestazione da parte del Torino e che non è sindacabile da parte degli organi di giustizia sportiva).
Dopo questa dotta argomentazione che, sostanzialmente si uniforma alla decisione del Collegio di Garanzia del 7/1/21 e che, a sommesso avviso dello scrivente, appare come il trionfo della incoerenza e della contradditorietà, la Corte tenta di dare un senso alla sua decisione, stigmatizzando, nell’ottica di concetti di lealtà sportiva e correttezza, il comportamento del Torino che avrebbe tratto volontariamente profitto dalla situazione per rinviare la partita, parlando di “furbizia” nell’approfittare di un provvedimento che, a detta della Corte, desta più di una perplessità ma non è censurabile (contrariamente a quanto affermato nella sua precedente decisione su Juve-Napoli) in relazione a quanto deciso dal Collegio di Garanzia CONI di cui sopra, nel risprincipio che gli atti amministrativi integrano il c.d. factum principis in quanto hanno prevalenza rispetto alla disciplina federale. Certo questa sentenza ci fa capire, per chi non lo avesse ancora capito, come funziona la Giustizia Sportiva e perchè, ma questo è un altro discorso!