Contropiede Azzurro

Mano leggera del Giudice Sportivo per i fatti di Roma e Bergamo; per Koulibaly un turno di stop

Gran lavoro per il Giudice sportivo che ha dovuto analizzare i vari verbali in seguito  alle 8 espulsioni decise dai designatori arbitrali ma anche per quanto accaduto nello stadio di Bergamo e all’Olimpico.

Per i giocatori, queste le decisioni: Il giudice sportivo della nostra Serie A, dopo l’undicesima giornata di campionato, ha squalificato per due giornate il centrocampista della Sampdoria Adrien Silva “per avere al 22° del secondo tempo, in seguito ad una decisione arbitrale, rivolto platealmente al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa”. Un turno di stop per Martin Caceres del Cagliari, Theo Hernandez del Milan, Kalidou Koulibaly del Napoli, Kastanos della Salernitana, Maxime Lopez del Sassuolo, Tommaso Pobega del Torino e Petar Stojanovic dell’Empoli.

Stadio Olimpico – Per i cori insultanti indirizzati a Zlatan Ibrahjmovic e Franck Kessie, la Roma è stata sanzionata.  La decisione del Giudice Sportivo è quella di un turno di squalifica per l’intera Curva Sud dell’Olimpico in occasione di una gara casalinga dei giallorossi: una pena sospesa per il periodo di un anno: “con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione”. Ecco il comunicato integrale.

“Il Giudice sportivo, considerato che, nel corso della gara, sono stati intonati cori insultanti e di discriminazione razziale nei confronti di due calciatori della Soc. Milan;  considerato, in particolare, che nei primi dieci minuti del secondo tempo dalla Curva Sud, occupata dai sostenitori della Soc. Roma, in diverse occasioni venivano intonati cori all’indirizzo del calciatore Zlatan Ibrahimovic (Soc. Milan) e che, per tale ragione, il Direttore di gara richiedeva per il tramite del Quarto Ufficiale che fosse diffuso l’annuncio previsto, cosa avvenuta per due volte;  considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale riportavano nella loro relazione che, al 35° del secondo tempo, “la Curva Sud intera tifoseria Roma (100%)” intonava cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Franck Kessie (Soc. Milan) e, che per tale ragione, allo stesso minuto, veniva diffuso l’annuncio previsto;  considerato che, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28 comma 4 CGS, ai fini della punibilità degli stessi;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. Roma con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori. Pena sospesa per il periodo di un anno ai sensi dell’art. 28 comma 7 CGS con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

Gewiss Stadium –  Per quanto accaduto al Gewiss Stadium, riguardo il caso Reina, colpito da una moneta durante il match, il Giudice Sportivo ha emesso la sentenza: “Ammenda di € 25.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere, nel corso della gara ed in particolare durante il secondo tempo, lanciato ripetutamente vari oggetti sul terreno di giuoco, uno dei quali (nello specifico probabilmente una monetina) colpiva, al 46° del secondo tempo, il portiere della squadra avversaria, che si accasciava momentaneamente a terra, per poi rialzarsi e riprendere regolarmente il giuoco; sanzione attenuata, ai sensi dell’art. 7 CGS, in quanto la Società, dissociatasi immediatamente dal comportamento incivile descritto nel rapporto dei collaboratori della Procura Federale, con la propria collaborazione fattiva ha contribuito alla pronta individuazione dei responsabili dell’ultimo episodio, ai fini dell’applicazione delle conseguenti sanzioni interdittive dell’accesso”. L’Atalanta ha già individuato i responsabili del gesto: daspo per tre tifosi.

Infine,il Giudice Sportivo ha sanzionato il Bologna, la Salernitana e la Juventus:

Ammenda di € 5.000,00 al Bologna per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato all’indirizzo della panchina della squadra avversaria alcuni oggetti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00 alla Salernitana per avere suoi sostenitori, all’inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco due accendini; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00 alla Juventus per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.