NORMA ANTI SUPERLEGA
La norma anti Superlega, fortemente voluta dal Presidente Gravina, è già realtà dal 26 aprile secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 5 lettera C dello Statuto che così recita: i dirigenti e ogni altro soggetto dell’ordinamento sono tenuti a rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e della UEFA; e dell’art.2 comma 1 che così recita a sua volta: la FIGC svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi di FIFA, UEFA, CIO, CONI in piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione; il consiglio federale ha votato l’inserimento nel testo delle Licenze Nazionali e la modifica dell’art.16 della Noif (norme organizzative interne) : ai fini dell’iscrizione al campionato la società s’impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC. La partecipazione ad una di queste manifestazioni comporta la decadenza della affiliazione. Ne consegue che se alla data di scadenza delle domande (21 giugno) una squadra (nel nostro caso la Juventus) fosse ancora dentro il torneo “di natura privatistica” non potrebbe prendere parte al campionato di serie A.
La licenza si ottiene dopo il via libera della Co.Vi.So.C. che avvia l’istruttoria su criteri economico-finanziari (contratti dei calciatori, conti bancari, situazione patrimoniale delle società ecc) infrastrutturali (proprietà o contratto di affitto/gestione dell’impianto) e organizzativi-sportivi. La norma anti superlega si trova a monte insieme ad altre già presenti, come l’obbligo di avere una squadra Primavera o di partecipare a campionati giovanili. La probabile difesa della società che dovesse trovarsi in tale situazione, potrebbe essere l’impugnazione già della delibera con cui è stata approvata la modifica statutaria che prevede il diniego all’iscrizione per società che appartengono ancora alla Superlega. La società, in attesa del provvedimento di diniego da parte della Co.Vi.So.C. può fare ricorso al Tribunale nazionale della FIGC e poi alla Corte Federale di Appello già sul provvedimento ratificato nell’ultimo consiglio federale. Al termine dei gradi interni di giustizia sportiva è possibile adire il TAR Lazio ed, in secondo grado il Consiglio di Stato. Sembra evidente che al Collegio di Garanzia del CONI (terzo grado di giustizia sportiva) si è arrivati, in alcuni casi, ma solo dopo la bocciatura della commissione ad istruttoria completata e che la FIGC, quale emanazione dell’Uefa, non può che recepire le indicazioni di Nyon, per cui inevitabilmente la cosa finirà nell’ambito della giustizia amministrativa e comunitaria.




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