Antonio Zappi FIGC
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal dott. Antonio Zappi contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Corte Federale di Appello Nazionale presso la FIGC, la Procura Federale presso la FIGC, in contraddittorio con la Procura Generale dello Sport presso il CONI, e trasmesso per conoscenza al sig. Emanuele Marchesi, per l’integrale riforma e conseguente annullamento della decisione n. 0092/CFA-2025-2026 (Registro procedimenti n. 0106/CFA/2025-2026 e Registro procedimenti n. 0108/CFA/2025-2026 riuniti) della Corte Federale di Appello Nazionale, Sezioni Unite, FIGC, emessa in data 23 febbraio 2026 e notificata in pari data, con la quale, nel respingere il reclamo del suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione n. 0143/TFNSD-2025-2026 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, FIGC del 22 gennaio 2026, con cui è stata irrogata, a carico del dott. Antonio Zappi, la sanzione di mesi 13 di inibizione;
La vicenda trae origine dal deferimento spiccato, in data 15 dicembre 2025, dal Procuratore Federale FIGC, nei confronti del dott. Antonio Zappi, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono essere osservati in ogni atto o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 42, comma 1 e comma 3, lettere a) e c), del Regolamento AIA e dagli artt. 3, 5, 6.1 del Codice Etico AIA, nonché in relazione a quanto previsto dall’art. 25, comma 1, del Regolamento AIA, entrato in vigore con C.U. FIGC n. 268/A del 27 giugno 2024, in ordine alle condotte asseritamente poste in essere dall’odierno ricorrente, in prossimità della seduta del Comitato nazionale dell’Associazione del 4 luglio 2025, verso alcuni organi tecnici ed altri responsabili regionali.
Il ricorrente, dott. Antonio Zappi,ha chiesto al Collegio di Garanzia, previa sospensione, inaudita altera parte, dell’efficacia esecutiva della decisione impugnata, nel merito, qualora il Collegio di Garanzia decida di vagliare anche il merito del procedimento, per i motivi di cui in narrativa, di annullare la decisione impugnata senza rinvio e, per l’effetto, di proscioglierlo poiché i fatti non sussistono, ovvero non sono provati, ovvero non integrano le fattispecie normative contestate dalla Procura Federale e di revocare e/o annullare le sanzioni.
La Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Gabriella Palmieri, ha fissato, in data 28 aprile 2026, a partire dalle ore 15.30, la prossima udienza a Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, al fine di discutere ed esaminare il ricorso.
A cura dell’avv. Claudio Russo, esperto di diritto sportivo




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