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MOG E SAFEGUADING MINORI

Questo periodo storico è purtroppo costellato da manifestazioni di inaudita violenza, soprattutto a danno dei minori; sono situazioni che purtroppo, con frequenza giornaliera ci vengono raccontati sia in Tv che a mezzo stampa e anche nell’ottica del concetto dello sviluppo dell’attività sportiva, soprattutto per i minori: dunque oggi è di importanza assolutamente fondamentale cercare almeno di tamponare questi comportamenti. Un’opportunità importante, nell’ottica della riforma dello sport, si rinviene in quanto previsto nei Dlgs 36-37-38-39-40 del luglio 2021.

In particolare è importante sottolineare come – per tutte le realtà sportive – il Dlgs n.39/21 abbia reso obbligatoria l’introduzione di modelli obbligatori per la tutela dei minori e la prevenzione delle molestie nelle associazioni sportive.

La nuova disposizione legislativa, a tutela dei minori e per prevenire le violenze e le discriminazioni nel mondo dello sport, richiede alle società e associazioni sportive di adottare modelli organizzativi specifici.

Le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione sportiva e Associazioni benemerite sono quindi tenute a predisporre ed adottare:

-Modelli Organizzativi e di controllo dell’attività sportiva;

-Codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Dlgs 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale conformi alle Linee Guida adottate da US ACLI;

A livello operativo, i modelli organizzativi e di controllo e i Codici di condotta debbono essere approvati dal Consiglio direttivo dell’ASD/SSD e pubblicati sul sito internet dell’ASD/SSD, con affissione presso la sede sociale e comunicati al Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding di US ACLI.

Il MOG sportivo si può integrare con quest’ultimo, con adozione di un Modello 231, su base volontaria, idoneo alla prevenzione del rischio di reato e la sua concreta attuazione può condurre all’esclusione della responsabilità dell’Ente per la commissione del reato presupposto; in caso contrario vi è il rischio per l’Ente di vedersi ritenuto responsabile e subire, nell’ambito del processo penale a carico del soggetto agente, una sanzione amministrativa  che, nelle ipotesi più gravi può paralizzarne l’attività e metterne a rischio la sopravvivenza (es. sanzioni pecuniarie).

Comunque è obbligatorio nominare il Responsabile della sicurezza dei minori (ex art.33 comma 6 del Dlgs 36/21) per garantire il raggiungimento dello scopo di cui sopra. Il Responsabile della sicurezza dovrà operare con autonomia ed indipendenza, il che fa pensare, anche se la legge non lo prevede espressamente, ad una figura estranea alla compagine del sodalizio.

 

Avv. Claudio Russo, esperto di diritto sportivo

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